20 Luglio 2022
Pubblichiamo la seconda parte delle schede di sintesi sui diritti del malato oncologico, con l’intento di riuscire a fornire le prime indicazioni al lavoratore che si trovi ad affrontare questa difficile situazione.
Di seguito le informazioni principali utili ad orientarsi in quelle che sono le tutele previste dalla legge e recepite o migliorati nei CCNL di settore.
Il discorso è certamente più articolato, consigliamo quindi di rivolgersi al nostro Patronato Cisl, per quanto attiene ad esempio al “riconoscimento della 104” ed alla compatibilità degli istituti previsti, ed ai rappresentanti sindacali della Fit Cisl Toscana per una precisa informazione sulle opportunità contrattuali.
Ci sembra opportuno mettere in evidenza che:
*Art. 29 ter aggiunto al D.L. 76/2020 dalla Legge di conversione 120/2020
Semplificazione dei procedimenti di accertamento degli stati invalidanti e dell’handicap
1 . Le commissioni mediche pubbliche preposte all’accertamento delle minorazioni civili e dell’handicap ai sensi dell’articolo 4 della
legge 5 febbraio 1992, n. 104, sono autorizzate a redigere verbali sia di prima istanza che di revisione anche solo sugli atti, in tutti
i casi in cui sia presente una documentazione sanitaria che consenta una valutazione obiettiva.
2. La valutazione sugli atti puo’ essere richiesta dal diretto interessato o da chi lo rappresenta unitamente alla produzione di
documentazione adeguata o in sede di redazione del certificato medico introduttivo. In tale secondo caso spetta al responsabile della
commissione di accertamento indicare la documentazione sanitaria da produrre. Nelle ipotesi in cui la documentazione non sia sufficiente
per una valutazione obiettiva, l’interessato e’ convocato a visita diretta.)
vedi anche: https://www.aimac.it/libretti-tumore/diritti-malati-cancro-pillole