Martedì 29 Aprile 2025 - 10:01

I diritti del malato oncologico

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Comunicati Stampa - I diritti del malato oncologico

20 Luglio 2022

Pubblichiamo la seconda parte delle schede di sintesi sui diritti del malato oncologico,  con l’intento  di riuscire a fornire le prime indicazioni al lavoratore che si trovi ad affrontare questa difficile situazione.

Di seguito le informazioni principali  utili ad orientarsi in quelle che sono le tutele previste dalla legge e recepite o migliorati nei CCNL di settore.

Il discorso è certamente  più articolato, consigliamo quindi  di rivolgersi al nostro Patronato Cisl, per quanto attiene ad esempio al “riconoscimento della 104” ed alla compatibilità degli istituti previsti,  ed ai rappresentanti sindacali della Fit Cisl Toscana per una precisa informazione  sulle opportunità contrattuali.

Ci sembra opportuno mettere in evidenza che:

  1.  Riguardo all’accertamento della disabilità oncologica, dal 2020, le Commissioni mediche possono valutare le relative domande basandosi solamente sulla documentazione presentata dall’interessato, senza necessità di procedere a visita diretta del malato (Art. 29 ter aggiunto al D.L. 76/2020 dalla Legge di conversione 120/2020*)
  2. il diritto al congedo decorre da quando viene presentata la domanda all’Inps. L’azienda con la ricevuta dell’invio all’Inps della domanda di congedo, deve accettare la richiesta del lavoratore da subito. Poi l’autorizzazione da parte dell’Inps arriverà successivamente, ma con la decorrenza indicata dalla richiesta.

 

 

 

 

*Art. 29 ter aggiunto al D.L. 76/2020 dalla Legge di conversione 120/2020

Semplificazione  dei  procedimenti  di   accertamento   degli   stati  invalidanti e dell’handicap

1 . Le commissioni mediche pubbliche preposte all’accertamento delle minorazioni civili e dell’handicap ai  sensi  dell’articolo  4  della

legge 5 febbraio 1992, n. 104, sono autorizzate  a  redigere  verbali sia di prima istanza che di revisione anche solo sugli atti, in tutti

i casi in cui sia presente una documentazione sanitaria che  consenta una valutazione obiettiva.

2. La valutazione sugli atti puo’  essere  richiesta  dal  diretto interessato o da chi lo rappresenta  unitamente  alla  produzione  di

documentazione adeguata o in sede di redazione del certificato medico introduttivo. In tale  secondo  caso  spetta  al  responsabile  della

commissione di accertamento indicare la documentazione  sanitaria  da produrre. Nelle ipotesi in cui la documentazione non sia  sufficiente

per una valutazione obiettiva, l’interessato e’  convocato  a  visita diretta.)

 

 

vedi anche:  https://www.aimac.it/libretti-tumore/diritti-malati-cancro-pillole

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