6 Dicembre 2021
Entra oggi in vigore il decreto super green pass che introduce misure mirate e differenziate tra i cittadini vaccinati o guariti e la minoranza che ha scelto di non immunizzarsi,
IL decreto sarà valido fino al 15 gennaio 2022.
Riportiamo dunque il volantino della Cisl che riassume in maniera chiara le misure introdotte,
* Per il nostro settore, la novità più importante riguarda l’obbligo di green pass per poter utilizzare i mezzi pubblici e l’aereo.
Per quanto riguarda l’utilizzo della mascherina, si conferma l’obbligo di portarla con sé e indossarla in caso di potenziali assembramenti o affollamenti;
Restano invariate le tipologie e la durata dei tamponi.
Con l’invito a leggere interamente il testo del decreto, si riporta in estrema sintesi le novità introdotte:
è stata introdotta, al comma 5, dell’art. 9 quinquies (quale art.1 nell’All. I della Legge di conversione n.165/21) e al comma 5, dell’art. 9 septies (quale art.3 nell’All. I della Legge di conversione n.165/21) e, pertanto, sia per i contesti lavorativi pubblici che privati, la possibilità in capo ai lavoratori di richiedere al proprio datore di lavoro di potergli consegnare copia del personale green pass, al fine di essere esonerati dai controlli del possesso e della relativa esibizione per l’accesso al luogo di lavoro, per tutta la durata della validità del certificato verde Covid-19.
la precisazione che sono soggetti al controllo del possesso e dell’esibizione del green pass, tutti coloro che partecipano, in qualità di discenti, a percorsi formativi nei luoghi di lavoro;
– è stata introdotta, al comma 4, dell’art. 9 septies (quale art.3 nell’All. I della Legge di conversione n.165/21), la precisazione necessaria, riferita ai lavoratori in somministrazione, nei riguardi dei quali il controllo del possesso e dell’esibizione del green pass, è a carico dell’utilizzatore – e non come scritto erroneamente nella FAQ, a carico del somministratore – che invece ha l’onere di informare i lavoratori sulle disposizioni previste per l’accesso ai luoghi di lavoro;
– è stata introdotta, al comma 7, dell’art. 9 septies (quale art.3 nell’All. I della Legge di conversione n.165/21), la modifica alle disposizioni relative alla possibilità di sostituzione del lavoratore, non in possesso o per mancata esibizione del green pass, nelle imprese con meno di quindici lavoratori. A differenza di quanto già disposto, si prevede che il lavoratore potrà essere sospeso per la durata corrispondente a quella del contratto di lavoro stipulato per la sua sostituzione, che non potrà avere una durata superiore a dieci giorni “lavorativi”, ma “rinnovabili” (queste le due principali novità introdotte) fino al termine del periodo emergenziale (che ad oggi è ancora stabilito al 31 dicembre c.a.), senza che questo possa incidere sulla conservazione del posto di lavoro o, anche solo, determinare conseguenze disciplinari per il lavoratore sospeso;– è stata introdotta, al comma 1, del nuovo art. 9 novies (quale art.3 bis nell’All. I della Legge di conversione n.165/21), la rilevante disposizione in base alla quale l’eventuale scadenza della validità del green pass, in corso di prestazione lavorativa, non da (più) luogo alle sanzioni previste a tale riguardo. Inoltre, in tale condizione, viene concesso al lavoratore di permanere nel luogo di lavoro per il tempo necessario allo svolgimento del turno, fino al suo termine;
– è stata introdotta, con l’art. 4 bis come indicato nell’All. I della Legge di conversione n.165/21, la possibilità per i datori di lavoro pubblici e privati di promuovere campagne di informazione e sensibilizzazione sulla necessità e rilevanza della vaccinazione anti SARS CoV-2. Attività per la quale i datori di lavoro possono avvalersi dei medici competenti, già nominati nel rispetto delle disposizioni previste dal D.lgs. 81/08 s.m.i.
cit. articolo Cisl Nazionale