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Lavori usuranti: il Ministero chiarisce le modalità di comunicazione dei lavori notturni

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Comunicati Stampa - Lavori usuranti: il Ministero chiarisce le modalità di comunicazione dei lavori notturni

5 Giugno 2012

Il Ministero del lavoro, in vista della scadenza del 31 maggio fissata per l’effettuazione della comunicazione dei lavori notturni, faticosi e pesanti, ha fornito i chiarimenti di cui appresso per il lavoro notturno al fine del corretto adempimento dell’obbligo da parte dei datori di lavoro, nelle more di una più ampia trattazione delle problematiche interpretative ancora inevase inerenti detta disciplina.

I chiarimenti del Ministero del lavoro

Con la nota n. 9630 del 23.5.2012, la Direzione generale per l’attività ispettiva del Dicastero del Lavoro, con riguardo alla comunicazione dell’esecuzione di lavoro notturno svolto in modo continuativo o compreso in turni periodici (cfr. art. 5, c. 1, Dlgs n. 67/2011, in relazione all’art. 1, c. 1, lett. b), precisa che la stessa si deve basare sulla verifica di effettivo svolgimento del suddetto lavoro, secondo le modalità indicate dal Legislatore.

Più nello specifico, la comunicazione del datore di lavoro deve essere effettuata, a prescindere dal relativo trattamento economico e contrattuale e a prescindere dallo scomputo dei periodi totalmente coperti da contribuzione figurativa di cui al c. 3 dell’art. 1, Dlgs n. 67/2011, con riguardo:

  • al lavoro notturno a turni (art. 1, comma 1, lett. b), numero 1, Dlgs n. 67/2011), se il datore di lavoro ha occupato il lavoratore notturno per l’intero anno e in via esclusiva. In tal caso, oggetto della comunicazione deve essere il lavoro notturno prestato per un numero minimo di 64 giornate effettive;
  • al lavoro notturno svolto in modo continuativo (art. 1, comma 1, lett. b), numero 2, Dlgs n. 67/2011), solo per il lavoro notturno effettivamente svolto per almeno 3 ore giornaliere nell’arco dell’intero anno, con esclusione del lavoro svolto per periodi inferiori.

In entrambe le ipotesi qualora il datore di lavoro non sia nelle condizioni di conoscere le effettive giornate di lavoro notturno prestate, per assunzione o cessazione del rapporto di lavoro in corso di anno o per la sussistenza di rapporti di lavoro part time di tipo verticale, devono essere comunicate tutte le giornate di lavoro notturno svolto. In tal caso, infatti, è sempre possibile che i requisiti di legge per accedere al pensionamento anticipato possano essere maturati attraverso più rapporti di lavoro nel corso dell’anno con differenti datori di lavoro.

Il Dipartimento Politiche Sociali

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