5 Ottobre 2023
La Legge n. 191/2023, di conversione al D.L. n. 145/2023 ( Decreto Anticipi), all’art. 18 – bis ha disposto la proroga al 31 marzo 2024 del diritto al lavoro agile nel settore privato.
Ne hanno diritto i genitori di figli con una età inferiore ai 14 anni ed i dipendenti che, a seguito di un accertamento del medico competente, risultino più esposti al rischio Covid.
Condizioni :
– i lavoratori dipendenti del settore privato che abbiano almeno un figlio, minore di anni 14, a condizione che nel nucleo familiare non vi sia altro genitore beneficiario di strumenti di sostegno al reddito, in caso di sospensione o cessazione dell’attività lavorativa e che non vi sia genitore non lavoratrice/lavoratore, e che lo smart working sia compatibile con le caratteristiche della prestazione.
– i lavoratori dipendenti che, sulla base delle valutazioni dei medici competenti sono più esposti a rischio di contagio dal virus SARS-CoV-2, in ragione dell’età o della condizione di rischio derivante da immunodepressione, da esiti di patologie oncologiche o dallo svolgimento di terapie salvavita o comunque da comorbilità che possano caratterizzare una situazione di maggiore rischio, accertata dal medico competente.
Si riporta il testo dell’articolo citato, pubblicato sulla GU n. 293 del 16 dicembre 2023
«Art. 18 -bis (Proroga del termine in materia di lavoro agile per i genitori lavoratori con figli minori di anni 14).
— 1. Il termine previsto dall’articolo 10, comma 2, del decreto-legge 24 marzo 2022, n. 24, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 maggio 2022,
n. 52, con riferimento alla disposizione di cui al punto 2 dell’allegato B annesso al medesimo decreto-legge, è prorogato al 31 marzo 2024».
——————————————————————————————————————————————————————-
PER MEMORIA si riporta di seguito la pubblicazione precedente
———————————————————————————————————————————————————————-ottobre 2023
Il DECRETO-LEGGE 29 settembre 2023, n. 132 , art. 8,pubblicato su GU Serie Generale n.228 del 29-09-2023, dispone la proroga al 31 dicembre 2023 del termine in materia di lavoro agile per i lavoratori fragili.
La legge 3 luglio 2023, n. 85, nel convertire con modificazioni il decreto-legge 4 maggio 2023, n. 48, aveva prorogato il diritto per i lavoratori fragili nel settore pubblico e privato di svolgere la prestazione lavorativa in modalità di lavoro agile (art. 28 bis)
Aveva inoltre prorogato al 31 dicembre 2023 il diritto, nel rispetto di specifiche condizioni, di svolgere la prestazione lavorativa in modalità di lavoro agile per:
– i lavoratori dipendenti del settore privato che abbiano almeno un figlio, minore di anni 14, a condizione che nel nucleo familiare non vi sia altro genitore beneficiario di strumenti di sostegno al reddito, in caso di sospensione o cessazione dell’attività lavorativa e che non vi sia genitore non lavoratrice/lavoratore, e che lo smart working sia compatibile con le caratteristiche della prestazione.
– i lavoratori dipendenti che, sulla base delle valutazioni dei medici competenti sono più esposti a rischio di contagio dal virus SARS-CoV-2, in ragione dell’età o della condizione di rischio derivante da immunodepressione, da esiti di patologie oncologiche o dallo svolgimento di terapie salvavita o comunque da comorbilità che possano caratterizzare una situazione di maggiore rischio, accertata dal medico competente.
Cit -Gov: https://www.lavoro.gov.it/notizie/pagine/legge-3-luglio-2023-n.-85-proroga-dei-termini-materia-di-lavoro-agile
Rientrano nella definizione di fragili i lavoratori affetti da gravi forma di disabilità, i pazienti oncologici e gli immunodepressi, secondo le condizioni individuate dal decreto 4 febbraio 2022 del Ministro della Salute
Il datore di lavoro dovrà consentire loro lo smart working anche assegnando mansioni diverse, senza alcuna decurtazione della retribuzione
vedi:
Decreto 4 febbraio 2022 del Ministero della Salute
Art. 1
1. Per quanto in premessa, ai fini dell'applicazione dell'art. 17,
comma 2, del decreto-legge 24 dicembre 2021, n. 221, con il presente
provvedimento sono individuate le seguenti patologie e condizioni:
a) indipendentemente dallo stato vaccinale:
a.1) pazienti con marcata compromissione della risposta
immunitaria:
trapianto di organo solido in terapia immunosoppressiva;
trapianto di cellule staminali ematopoietiche (entro due anni
dal trapianto o in terapia immunosoppressiva per malattia del
trapianto contro l'ospite cronica);
attesa di trapianto d'organo;
terapie a base di cellule T esprimenti un Recettore Chimerico
Antigenico (cellule CAR-T);
patologia oncologica o onco-ematologica in trattamento con
farmaci immunosoppressivi, mielosoppressivi o a meno di sei mesi
dalla sospensione delle cure;
immunodeficienze primitive (es. sindrome di DiGeorge,
sindrome di Wiskott-Aldrich, immunodeficienza comune variabile etc.);
immunodeficienze secondarie a trattamento farmacologico (es:
terapia corticosteroidea ad alto dosaggio protratta nel tempo,
farmaci immunosoppressori, farmaci biologici con rilevante impatto
sulla funzionalita' del sistema immunitario etc.);
dialisi e insufficienza renale cronica grave;
pregressa splenectomia;
sindrome da immunodeficienza acquisita (AIDS) con conta dei
linfociti T CD4+ < 200cellule/µl o sulla base di giudizio clinico;
a.2) pazienti che presentino tre o piu' delle seguenti
condizioni patologiche:
cardiopatia ischemica;
fibrillazione atriale;
scompenso cardiaco;
ictus;
diabete mellito;
bronco-pneumopatia ostruttiva cronica;
epatite cronica;
obesita';
b) la contemporanea presenza di esenzione alla vaccinazione per
motivi sanitari e almeno una delle seguenti condizioni:
eta' >60 anni;
condizioni di cui all'allegato 2 della circolare della
Direzione generale della prevenzione sanitaria del Ministero della
salute n. 45886 dell'8 ottobre 2021 citata in premessa.
2. Ai fini del presente decreto, l'esistenza delle patologie e
condizioni di cui al precedente comma e' certificata dal medico di
medicina generale del lavoratore.