Le entrate ordinarie della FIT sono costituite dalle quote sociali. Altre contribuzioni, eventualmente versate sia dai soci sia da persone fisiche o giuridiche, e finalizzate al perseguimento degli scopi propri del sindacato, costituiscono le entrate straordinarie della Federazione.
Finché persiste la Federazione, i singoli associati, gruppi di associati, o le associazioni ad essa aderenti, non possono richiedere la divisione del fondo comune o patrimoniale, né pretendere, in caso di recesso, alcuna quota a titolo compensativo, inclusa la restituzione di contributi precedentemente versati.
Il Consiglio Generale nazionale, con una maggioranza qualificata dei due terzi dei votanti, stabilisce la ripartizione delle quote sociali, al netto del costo della tessera confederale, seguendo criteri volti a garantire il corretto svolgimento delle attività degli organi. La parte della quota sociale, deliberata annualmente dal Consiglio Generale per sostenere le necessità degli organi, deve essere definita in percentuale rispetto all’intera contribuzione per ogni livello organizzativo (articolo 27 dello Statuto).